Statuto GABS 2° pag - GABSordi

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Statuto GABS 2° pag

REGOLAMENTO



Articolo 17

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed èconvocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 18

L'Assemblea dei Soci che viene convocata con giorni otto di anticipo sulla data dell'incontroassembleare, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà piùuno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numerodegli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle eventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dellaAssociazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano lamaggioranza assoluta dei voti, ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano lamaggioranza relativa dei voli.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranzaassoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimentodell' Associazione é validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno trequarti degli Associati aventi diritto a voto deliberativo.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dalSegretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati al fine digarantirne la massima diffusione.

Articolo 19

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza dell’Associazione, convoca èpresiede L'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti e lacorrispondenza.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere piùanziano.

Articolo 20

Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall'Assemblea fra gli associatiSostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento definitivo, per qualsiasimotivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione- entro unmese dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
Articolo 21

II Consiglio Direttivo è composto da:

Il Presidente che, lo preside
Il Vice Presidente
Tre o più consiglieri, anche udenti, purché in numero dispari
Il Segretario

Il Consiglio Direttivo:

a) Cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci osulla variazione di categoria dei Soci stessi
b) Provvede al funzionamento amministrativo, organizzativo e tecnico
c) Provvede allo sviluppo dell'educazione fisica c sportiva dei Soci
d) Provvede allo sviluppo dell'informazione e cultura sportiva e affine dei Soci
e) Delibera sulla partecipazione alle gare e designa gli atleti
f) Nomina il Direttore sportivo, gli Allenatore il Responsabile di ogni attività sportiva
g) Nomina il tesoriere
h) Nomina il Segretario e/o l'interprete che può essere anche udente
i) Propone all'Assemblea il Regolamento Interno
j) Ratifica le decisioni d'urgenza del Presidente.

Articolo 22

I consiglieri sono eletti dall' Assemblea tra gli associati.
II Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tuttii poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed ilrendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del  giorno. IIè obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomentiall'ordine del giorno. quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti ilConsiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei componenti.Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti.

Articolo 23

Qualora il Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione, non possa essere costituito o venga a
trovarsi nell' impossibilità di funzionare, si provvede a nominare un Commissario.
In casi particolari l'Assemblea può affidare al Gruppo Amatore Biliardo Sordi la scelta del
Commissario.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dimissionario o ricusato rimangono in carica perl'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo mandato.In caso di insoddisfazione dell'operato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo si potràrichiamare in anticipo l'Assemblea su richiesta dei Soci effettivi in numero non inferiore
ai 3/5 e la convocazione deve essere effettuata non oltre 30 giorni dalla presentazione dellefirme raccolte.

Articolo 24

II Segretario nominato del Consiglio anche fra associati non facenti parte del Consigliostesso, dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominaloIl Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo adattende alla corrispondenza.

Articolo 25

Al Collegio del Revisori è devoluta la vigilanza della gestione amministrativa che comportal'obbligo del rendiconto economico e finanziario annuale e documentato.Il Collegio dei Revisori ha il compilo di verificare, anche individualmente, la gestioneeconomica e finanziaria e a tale fine ispezionano i libri, i documenti contabili, lo stato dellacassa, redigendone verbale.
Redigono la relazione sul consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo.
Articolo 26

Il  Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori durano in carica 2 anni epossono essere rieletti

Articolo 27

I titolari degli organi associativi decadono:

Per dimissioni
Per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica oquando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il dirigente.
Le dimissione o la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti
gli organi statutari.
In tal caso si applica la disposizione di cui all’art.20.
Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo deinon eletti nell'ultima  assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durataprimaria dell'organo associativo.

Articolo 28

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamentecomunicate Gruppo Amatore Biliardo Sordi.

Articolo 29

I mezzi finanziari del GABS. sono costituiti dalle quote associativa, dalle donazioni diprivati, Società, ENTI e Istituzioni, dai proventi delle manifestazioni sportive e dallesponsorizzazioni.

Articolo 30

L'esercizio finanziario del GABS ha inizio il 1 Gennaio c si conclude il 31 Dicembre di ognianno.

Articolo 31

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto della distribuzione degli utili o degli avanzidi gestione, dei fondi, delle riservo o del capitale, salvo che questo sia imposto della legge.




Articolo 32

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovràessere devoluto secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento ad altraassociazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Articolo 33

Per quanto non previsto del presente Statuto valgono le norme dello Statuto GABS.
Articolo 34

Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate al GABS.
Articolo 35

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazionenonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dell'Associazione nella riunione assembleare del16 Febbraio 2008.



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